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Installazione ed assistenza impianti idrotermici gas e condizionamento

manutenzione e controllo periodico caldaie a gas





 

Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA

 

 

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

ISTRUZIONI PER IL CITTADINO

 

 

La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.

La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici1, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo.

Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.

1. Acquisto della caldaia

Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:

• sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l’installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;

• si informi direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d'uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);

• si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.

 

 

 

 

Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:

- quanto di seguito riportato è valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza e funzionalità dell’impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d'uso e manutenzione.

- un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento;

 

 

 

2. Controlli per l'efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento

Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i controlli per l'efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella.

 

Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica

degli impianti di riscaldamento 3

 

 

Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW)

 

 

 

Generatori installati da più di 8 anni

Ogni 2 anni

 

Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali abitati

 

Generatori installati da meno di 8 anni

Ogni 4 anni

 

Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera

stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera

stagna) installati all’esterno di locali abitati

 

Impianti a gas con potenza ≥ 35 kW

 

Impianti a combustibile liquido o solido di qualsiasi

Potenza

 

Impianti termici con potenza ≥ 350 kW

(indipendentemente dal tipo di combustibile)

Ogni anno

 

 

2 volte all’anno

 

 

Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato4 che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti.

Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere.

Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità”dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.

 

3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione

Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.

Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.

 

 

1 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea 2002/91/CE.

2 Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5, 6 e 7.

3 Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni regionali, in relazione a loro

valutazioni e specificità territoriali, possono renderle più stringenti.

4 Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

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