Installazione ed assistenza impianti idrotermici gas e condizionamento
manutenzione e controllo periodico caldaie a gas
Ministero dello Sviluppo Economico
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
EFFICIENZA
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
ISTRUZIONI PER IL CITTADINO
La scelta attenta degli impianti di
riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro
mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e
bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di
funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case.
La normativa in materia di efficienza
energetica degli edifici1, definisce un
sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche
degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la
sicurezza e la funzionalità nel tempo.
Ferma restando l’opportunità di
affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la
guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con
una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi
più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali
adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di
riscaldamento.
1. Acquisto della caldaia
Per un comportamento più consapevole che
possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di
esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:
• sappia che la
normativa vigente richiede, in ogni caso, l’installazione di caldaie con un
rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella
generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;
• si informi
direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla frequenza di
manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad
installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel
libretto d'uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa
consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante);
• si informi in
merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.
Questi suggerimenti sono
importanti per due ragioni:
-
quanto di seguito riportato è
valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza
e funzionalità dell’impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le
caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei
libretti d'uso e manutenzione.
-
un confronto tra le diverse
necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può
consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici
nella gestione degli impianti di riscaldamento;
2.
Controlli per l'efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento
Per
assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i
controlli per l'efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento
secondo le scadenze temporali della seguente tabella.
Scadenzario dei controlli per
l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento 3 |
|
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Impianti
a gas autonomi (potenza < 35 kW) |
|
|
Generatori
installati da più di 8 anni |
Ogni 2 anni |
|
Generatori
a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali
abitati |
|
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Generatori
installati da meno di 8 anni |
Ogni 4 anni |
|
Impianti
a gas con potenza ≥ 35 kW Impianti
a combustibile liquido o solido di qualsiasi Potenza Impianti
termici con potenza ≥ 350 kW (indipendentemente
dal tipo di combustibile) |
||
Ogni anno 2 volte all’anno |
|
Per
svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi
ad un tecnico abilitato4 che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e
della normative vigenti.
Al
termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico
abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo
tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al
richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato
lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione
deve svolgere.
Il
richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di
impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi
libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità”dell’impianto
di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte
dalla Pubblica Amministrazione.
3.
Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione
Le
Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni
finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio
e manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Le
predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività
a enti e organismi esterni qualificati.
1 Decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea
2002/91/CE.
2 Decreto del
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5, 6 e 7.
3 Le
tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni
regionali, in relazione a loro
valutazioni
e specificità territoriali, possono renderle più stringenti.
4 Decreto
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.